L’Inps, sul proprio sito istituzionale, con circolare 09/09/2020, n. 100, fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio dei contributi previsto dal D.L. n. 510/1996, come convertito dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019. A tal fine, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Visualizza »