L’Inps, con il messaggio 09/09/2020, n. 3274, pubblicato sul proprio sito istituzionale, fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute. L’Inps, con messaggio 20/07/2020, n. 2871, ha già illustrato le modalità per effettuare i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi con disposizioni governative a seguito dell’emergenza Covid-19. Il decreto agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo una diversa modulazione dell’adempimento rateale, così ripartito:
– per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Visualizza »