L’Inps, sul proprio sito istituzionale, ricorda che i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Con propria circolare 19/01/2023, n. 6, l’Istituto riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce le indicazioni sulle nuove norme, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Per quanto riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Sempre dal 1° gennaio, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8, art. 54-bis, Decreto Legge 24/04/2017, n. 50. È vietato, infine, l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.