L’Inps, sul proprio sito istituzionale, con messaggio 13/06/2022, n. 2397, fornisce le istruzioni per la corretta gestione del bonus una tantum di 200 euro, previsto dal decreto Aiuti, spettante ai lavoratori subordinati.
I datori di lavoro, previa acquisizione di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens. Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
– rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
– trattamenti di fine rapporto;
– emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
– ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
– assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
– indennità di accompagnamento.
Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.
L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro. Per i rapporti di lavoro domestico (soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS) l’indennità è erogata dall’Inps a seguito di domanda.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.