L’Inps sul proprio sito istituzionale riferisce che la legge 02/11/2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale. Con la circolare Inps 13/01/2020, n. 4, l’Istituto comunica che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari. Visualizza »