L’Inps, sul proprio sito istituzionale, informa che è attiva la procedura online per richiedere l’indennità una tantum, prevista dall’articolo 2-bis, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/08/2022. Possono presentare la domanda, entro il 30/04/2023, i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, in possesso dei requisiti indicati nella propria circolare 16/03/2023, n. 30.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. L’indennità è pari a 350 euro nei casi in cui, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
È possibile presentare la domanda tramite il servizio online, all’interno del “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”: una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categorie di appartenenza, fra quelle raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi senza partita IVA”.
Dopo aver presentato la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center.
I professionisti iscritti esclusivamente ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ai fini dell’accesso all’indennità, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.