L’Inps, sul proprio sito istituzionale, ricorda che la Decontribuzione Sud riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero, prorogato al 31/12/2029, del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail, come meglio descritto nel messaggio Inps 31/03/2021, n. 1361. In particolare, lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l’agenzia di somministrazione ha sede in altra regione.
Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo quando il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’istituto inoltre ricorda, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:
– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.