Il Comune di Brindisi – Settore Ecologia, Controllo e Risanamento Ambientale, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 06/12/2019, riguardante “Misure per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale in deroga per il periodo delle festività natalizie“, ha disposto che:
1) Le attività di diffusione sonora e musicale svolta all’esterno su aree pubbliche e private, anche attraverso l’installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l’obbligo per i titolarsi di dotarsi, propedeuticamente all’avvio dell’attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione – Tabella B – Leq in dB(A) del DPCM 14-11-1997 relativo alla specifica classe di destinazione acustica d’uso del territorio – zonizzazione acustica e dei valori limite di immissione – Tabella C – DPCM 14-11-1997.
2) per le manifestazioni di intrattenimento musicale dal vivo organizzate dai gestori dei pubblici esercizi già esistenti o autorizzati nel territorio comunale di Brindisi e per tutte le altre attività inserite e non nel calendario delle iniziative di “La Bella Stagione 2019”, dalla data di emissione della presente ordinanza, è consentita la deroga alla L.R. n. 3/2002 con riferimento alla diffusione sonora all’esterno ed all’interno delle attività, come di seguito, per il periodo intercorrente dal 6/12/2019 al 6/01/2020 incluso:
a) limitatamente ai giorni di venerdì e sabato nonché nelle vigilie e festività infrasettimanali:
fino alle ore 01,30 del giorno successivo;
b) limitatamente ai giorni dalla domenica al giovedì:
fino alle ore 00,30 del giorno successivo;
3) disporre che dopo gli orari consentiti innanzi disciplinati tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono essere spenti sia all’esterno che all’interno dei locali, o tutt’al più in sordina ovvero in sottofondo;
4) è fatta salva l’applicazione del c.d. “criterio differenziale” di cui al DPCM 1/3/1991;
5) è altresì vietata la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e/o inseriti nel calendario “Brindisi città del Natale 2019”, ove interferenti;
6) per le stesse attività di cui al punto 2, l’esercente può, su propria richiesta formale e motivata, formulare istanza al Comune di Brindisi di deroghe temporanee a quanto stabilito nella presente Ordinanza, nonché – con riferimento ai valori limite acustici – a quanto previsto dall’art.17 cc.1 e 2 della L.R. n. 3/2002, presentando idonea istanza (corredata da relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 firmata da tecnico abilitato) con la quale si dimostri in particolare che sia stata assicurata la riduzione del disturbo derivante dalla propria attività di intrattenimento musicale o l’assenza eventuale di condizioni di prossimità ad abitazioni private e ricettori sensibili, o altre misure adottate. Sarà rilasciata al richiedente, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, specifica autorizzazione indicante le misure correttive e preventive da adottare, sentito il parere della ASL.
7) Saranno accordati, rispetto alle istanze ordinarie, i seguenti criteri preferenziali in ordine all’esito favorevole dell’istruttoria:
– assenza di interferenze acustiche con il calendario “Brindisi città del Natale 2019”, disponibile on line sull’home page del sito istituzionale del Comune di Brindisi;
– istanze associate di più gestori per evitare sovraffollamenti e favorire eventi unificati e coordinati;
– in caso di più eventi, presentazione degli stessi in forma di programma pianificato, da parte dello stesso gestore o di più gestori in coordinamento; in quest’ultimo caso gli istanti fanno fronte autonomamente con valutazione previsionale di impatto acustico cumulativo in caso di contemporaneità anche parziale degli eventi.
8) E’ altresì ammessa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 del DPR 445/2000 in cui il gestore dichiara di rispettare i limiti, anche in deroga, attestati dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale. In tal caso il gestore agisce sotto la propria responsabilità e non è necessario un atto autorizzativo esplicito dall’amministrazione ricevente.
9)È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.
Per i trasgressori della presente Ordinanza e delle fattispecie di condotte ivi descritte, viene applicato il regime sanzionatorio previsto dalla delibera di G.C. n. 202 del 7 luglio 2015.