Inps – Guida per pensionati: Pensione di Cittadinanza

Di |2019-12-05T09:06:37+01:00Dicembre 5th, 2019|News|

L’Inps comunica sul proprio sito web che è disponibile la versione aggiornata della guida per i pensionati titolari di trattamenti assistenziali e previdenziali di importo basso, pubblicata originariamente nel 2017, per facilitare agli stessi la fruizione di contenuti e servizi del portale Inps, utili ad acquisire conoscenza dei trattamenti integrativi della pensione e comprendere come possano essere richiesti. Visualizza.

Inps – Assegno ordinario di invalidità e NASpI: sospensione e ripristino

Di |2019-12-05T09:01:55+01:00Dicembre 5th, 2019|News|

Con il messaggio del 02 dicembre 2019, n. 4477, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità nell’ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi oppure erogata in forma anticipata. Visualizza.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro

Di |2018-11-01T19:29:11+01:00Ottobre 31st, 2018|News|

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E
LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
SENZA FINI DI LUCRO

Secondo la Circolare n. 18/2018 le disposizioni dell’art. 90, citato, assumono particolare rilievo poiché individuano nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico

Con la Circolare n. 18 del 1° Agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha svolto interessanti considerazioni trattando questioni fiscali di interesse delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Alla base delle argomentazioni l’art. 90 della Legge n. 289/2002, recante disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica.
Secondo la Circolare n. 18/2018 le disposizioni dell’art. 90, citato, assumono particolare rilievo poiché individuano nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico, indicando dettagliatamente i requisiti necessari per l’appartenenza a tali tipologie soggettive.
In particolare, il comma 17 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Il successivo comma 18 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 dispone che le
associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale e che nello statuto devono essere espressamente previsti:
“a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.
Alle tipologie soggettive di enti sportivi dilettantistici disciplinate dal citato art. 90 si applicano i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell’apposito Registro istituito presso il CONI.
A tale riguardo, l’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, confermando il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce espressamente che le disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge n. 289 del 2002, si applicano alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
A tale riguardo, in base a quanto previsto dallo stesso D.L. n. 136 del 2004, il CONI trasmette annualmente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.
In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.

Somministrazione di alcolici ambito di applicazione per dehors

Di |2018-11-01T17:22:35+01:00Ottobre 30th, 2018|News|

SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI
AMBITO DI APPLICAZIONE PER DEHORS

Non è consentita la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto dalle 24:00 alle 7:00 negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico

Con riferimento agli spazi concessi per dehors su suolo pubblico il Mise con Risoluzione n. 331482 del 10 settembre 2018 facendo seguito ad una Nota del Ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti relativi alla possibilità di considerare pertinenze gli spazi concessi per dehors su suolo pubblico definendo l’ambito di applicazione della L. n. 125/2001 art. 14 bis.
In particolare il Mise, con Risoluzione n. 331482/18, ha svolto le seguenti considerazioni.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno, ha rappresentato quanto di seguito si riporta.
“In merito ad un primo quesito, inerente la facoltà dei Comuni di intervenire attraverso la potestà regolamentare, di cui al comma 6, art. 117 Cost., sulla materia della somministrazione o vendita di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze disciplinata dai commi 1 e 2, art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001 e, dunque da una fonte di rango superiore, occorre richiamare i principi di legalità e quello della gerarchia delle fonti.
Anzitutto, nelle materie di competenza esclusiva o concorrente (tra Stato e Regioni), una norma di rango inferiore non può intervenire.
Il caso in esame è materia trasversale, poiché investe senza dubbio l’ordine pubblico e la sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, così come la tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni. Certamente non vi può essere alcuna residua competenza in capo agli enti locali. Preme sottolineare, poi, che, anche laddove una materia sia di competenza concorrente, i principi fondamentali sono quelli fissati dallo Stato a cui la Regione deve attenersi.
Orbene, premesso che secondo la Carta Fondamentale i regolamenti prevedono “la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, […] nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze …”, posta la subordinazione dunque del regolamento alla Legge, il principio di legalità è soddisfatto se il regolamento non contiene atti contrari alla legge; nell’eventuale conflitto è sempre la legge, dotata di maggiore efficacia, a prevalere. L’esercizio del potere regolamentare deve trovare una base legale, nel cui rispetto può essere esercitato.
Nel caso di specie, ci si interroga se attraverso una formazione locale, sia consentito oltrepassare i limiti imposti dalla Legge, prevedendo che il divieto di vendita o somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze, dalle ore 24 alle ore 7, non operi per i dehors, sulla base di un’assimilazione di questi ultimi alle pertinenze. Tanto non si ritiene ammissibile.
La nozione di pertinenza è ricavabile dall’articolo 817 codice civile secondo cui: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Si può quindi desumere che affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni siano necessari due presupposti; uno oggettivo, per cui la destinazione deve essere caratterizzata dal requisiti di durevolezza, da intendersi che il rapporto pertinenziale non sia meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di un’altra cosa da intendersi come bene principale; e uno soggettivo, riscontrabile nella volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in  un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
Volendo ricercare un’altra nozione di pertinenza, ad esempio sul piano della normativa urbanistica, se è pur innegabile ricomprenda una categoria di interventi individuata su elementi differenti dalla nozione civilistica di cui all’articolo 817 c.c., comunque non è possibile vi rientri il dehor. Le opere costituenti pertinenze si distinguono dalle altre poiché possiedono le seguenti caratteristiche: un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni; un carattere durevole; la non utilizzabilità economica in modo diverso; una ridotta dimensione; una individualità fisica e strutturale propria; l’accessione ad un edificio preesistente edificato; l’assenza di un autonomo valore di mercato.
Da quanto sopra evidenziato, emerge l’impossibilità di far rientrare il concetto di dehors in quello di pertinenza così come inteso dalla legge nazionale, anzitutto in ragione della temporaneità della concessione per l’occupazione del suolo pubblico per dehors, in netto contrasto con il carattere durevole della pertinenza, secondariamente in ragione del valore economico che nel primo caso ha una sua autonomia, visto che è attività di interesse commerciale per cui si attiva la procedura della concessione (oggi connotata di concorrenzialità, in ossequio alla normativa comunitaria) laddove nel secondo ne è assolutamente privo.
Infine, relativamente alla modifica dell’estensione della durata oraria (h. 24 – 7) della somministrazione di bevande alcoliche, valgono le considerazioni su esposte sulla primazia della Legge, quale fonte di rango primario”.

Agente e Rappresentante di Commercio: riaperti i termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA

Di |2018-11-01T17:23:23+01:00Ottobre 29th, 2018|News|

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Riaperti i termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio

L’art. 1 della Legge n. 108/2018 in base alle quale il D. L. 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, è stato convertito in legge con le modificazioni riportate nell’ allegato alla legge stessa, ha introdotto l’art. 11-ter concernente “Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”.
A questo proposito è intervenuto il MISE con Circolare n. 3709 del 19 ottobre 2018 per evidenziare che  “I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.
La Circolare n. 3709 citata pone in evidenza che il richiamato decreto MISE del 26 ottobre 2011 recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” prevedeva:
– al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie), che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (13 maggio 2013), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;
– al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l’attività in questione presso alcuna impresa, sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “ARC” e la inoltrassero per via telematica entro un anno dalla predetta data, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Successivamente poi, prima della scadenza dell’anno in questione, venne emanato il decreto ministeriale del 23 aprile 2013 concernente la proroga del suddetto termine alla data definitiva ed ultima del 30 settembre 2013 (proroga che, peraltro, riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio, che le altre tre categorie di ausiliari del commercio – agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi – che erano state interessate dalla soppressione dei ruoli camerali).
Il Mise ha rilevato che alla data del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Bene come evidenziato in premessa per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio, di cui alla legge n. 204/1985, sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA.
Pertanto fino alla data del 31 dicembre 2018, coloro i quali che alla data del 13 maggio 2012 fossero stati attivi che inattivi,  potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’ immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.

Agente di affari in mediazione (Agente Immobiliare e Merceologico) – Corsi on line

Di |2019-12-03T17:57:27+01:00Giugno 7th, 2018|News|

La FederCommercio Brindisi comunica che è disponibile sulla propria piattaforma E-learning, in attività FAD – Formazione A Distanza, il corso di formazione abilitante AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (Agente Immobiliare e Merceologico).  Al termine del corso preparatorio, superato l’esame/verifica finale di idoneità, si ottiene il requisito ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 come modificata dall’art. 18 Legge 5 marzo 2001 n. 57, D. M. 21 febbraio 1990, n. 300 come modificato dal D.M. 7 ottobre 1993, n. 589, D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 per accedere all’Esame di abilitazione da sostenere presso C.C.I.A.A. ai sensi del D.M. 589/1993 e s.m.i.

PER INFORMAZIONI

FEDERCOMMERCIO BRINDISI

Scuola di Impresa e Formazione Professionale

Tel.: 0831 528597 – Email: info@federcommerciobrindisi.it

www.federcommerciobrindisi.it

Torna in cima