Inps – Decreto Sostegni: erogazione indennità una tantum

Di |2021-04-12T09:31:16+02:00Aprile 12th, 2021|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, con proprio messaggio 08/04/2021, n. 1452, comunica che ha provveduto alla liquidazione dell’indennità una tantum Covid-19, pari a 2.400 euro, introdotta dal Decreto Sostegni in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità assegnate dai precedenti decreti Rilancio e Ristori.
Le categorie destinatarie della misura sono:
– i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi occasionali;
– i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dello spettacolo.

Inps – Esonero contributi lavoratrici 2021-2022

Di |2021-04-12T09:55:29+02:00Aprile 12th, 2021|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, rammenta che la legge di bilancio 2021 riconosce l’esonero dei contributi alle aziende che assumono donne nel biennio 2021-2022, in misura pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6mila euro annui, come meglio precisato nella propria circolare 22/02/2021, n. 32, e nel messaggio 06/04/2021, n. 1421, specificando che il beneficio è applicato anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati e che, in questi casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione. Per ogni profilo in materia assicurativa, inoltre, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’Inail.

Inps – Aziende agricole: aliquote contributive 2021

Di |2021-04-12T09:54:55+02:00Aprile 12th, 2021|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, evidenzia che, con propria circolare del 01/04/2021, n. 52, sono state comunicate le aliquote contributive 2021 applicate alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato.
In particolare, sono illustrati nel dettaglio:
– i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per la generalità delle aziende agricole;
– i contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
– i contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2021 per gli operai agricoli dipendenti;
– le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per il 2021.

Inps – Aggiornate le istruzioni Decontribuzione Sud

Di |2021-04-12T09:50:47+02:00Aprile 12th, 2021|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, ricorda che la Decontribuzione Sud riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero, prorogato al 31/12/2029, del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail, come meglio descritto nel messaggio Inps 31/03/2021, n. 1361. In particolare, lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l’agenzia di somministrazione ha sede in altra regione.
Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo quando il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’istituto inoltre ricorda, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:
– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Agenzia delle Entrate – Contributi a fondo perduto

Di |2021-03-27T09:37:40+01:00Marzo 27th, 2021|News|

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, comunica che sono disponibili online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni, nel quale si definiscono le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
A partire dal 30/03/2021 e fino al 28/05/2021 le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Nello specifico, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:
60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100 mila euro fino a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400 mila euro fino a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

 

 

 

 

Torna in cima