Circa FederCommercio Brindisi

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Inail – Rischio biologico attività agro-zootecniche

Di |2022-09-19T09:18:59+02:00Settembre 19th, 2022|News|

L’Inail, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato una guida in materia di rischio biologico nelle attività agro-zootecniche, che offre una panoramica sintetica su normativa, rischi e misure di prevenzione e protezione.
Un vero e proprio prontuario per i lavoratori impegnati in agricoltura e in zootecnia, per fornire in modo sintetico e schematico, anche grazie a box, tabelle e illustrazioni grafiche, un riepilogo esaustivo su rischi biologici, pericoli e patologie ricorrenti nelle attività agro-zootecniche.
L’obiettivo è quello di promuovere la salvaguardia della salute occupazionale nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La pubblicazione si apre con una sezione generale incentrata sulla normativa di riferimento in vigore, sui soggetti coinvolti e i relativi obblighi, sulla valutazione del rischio e sulla sua gestione. Dopo un focus sui rischi biologici in ambito agro-zootecnico e sulle infezioni occupazionali causate anche da malattie emergenti, il documento si sofferma sulle misure di prevenzione e protezione, in particolare sui dispositivi di protezione individuali. Le sezioni successive illustrano le azioni di sorveglianza sanitaria e i rischi biologici potenziali nei singoli settori di riferimento, dalla serricoltura agli allevamenti, dal lavoro in pieno campo all’apicoltura. A completare la pubblicazione, sono state inserite schede monotematiche, dove vengono descritte le caratteristiche degli agenti biologici identificati con maggiore frequenza nel comparto agro-zootecnico, unitamente ai loro effetti sulla salute umana.

Regione Puglia – Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Di |2022-09-19T09:05:06+02:00Settembre 19th, 2022|News|

La Regione Puglia, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato un video tutorial esplicativo relativo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che accompagna gli Enti nell’accesso alla piattaforma ministeriale.
Il registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta una delle novità più importanti della correlata riforma, poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento del preesistente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.
L’iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo Settore (Ets). Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L’iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo Settore.
Il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che disciplina il suo funzionamento e anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS.
Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021 ed è accessibile, esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante dell’ente, al link: https://servizi.lavoro.gov.it/.

Agenzia delle Entrate – Unità immobiliare locata al socio

Di |2022-07-15T18:02:37+02:00Luglio 15th, 2022|News|

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, con risposta n. 380 all’interpello di consulenza giuridica, pubblicata sul proprio sito web il 15/07/2022, ha fornito chiarimenti in merito a “Superbonus – unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)“.  Visualizza » 

Inps – Implementazione modulo iscrizione e variazione azienda

Di |2022-07-15T17:47:57+02:00Luglio 15th, 2022|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, con proprio messaggio 14/07/2022, n. 2819, comunica che il modulo telematico “Iscrizione Azienda” è stato implementato con il campo “Dichiarazione di parentela”.
Nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, la prestazione si presume a titolo gratuito ed è quindi necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
A seguito dell’implementazione del modulo, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; nel caso questi soggetti siano presenti, il datore di lavoro dovrà inserire i relativi dati all’interno della procedura.

Inps – Esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator

Di |2022-07-15T17:43:01+02:00Luglio 15th, 2022|News|

L’Inps, sul proprio sito istituzionale, evidenzia che il “Fondo unico nazionale per il turismo” ha previsto, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi dovuti per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, e spetta nei limiti delle risorse stanziate.
Con il messaggio 06/07/2022, n. 2712, l’Ististuto fornisce informazioni in merito ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio e alla misura dell’esonero.

Inail – Trend economico del settore commercio

Di |2022-07-15T17:36:16+02:00Luglio 15th, 2022|News|

L’Inail, sul proprio sito istituzionale, ricorda che il settore del commercio, che in Italia occupa 3,4 milioni di addetti (di cui 1,8 milioni nel commercio al dettaglio), distribuiti in poco più di un milione di imprese attive (di cui 561mila nel commercio al dettaglio), è al centro del nuovo numero del periodico statistico Dati Inail, che traccia un quadro dettagliato del trend economico e dell’andamento infortunistico e tecnopatico nel quinquennio 2016-2020, pesantemente condizionato nell’ultimo anno preso in considerazione dall’emergenza Covid-19.
Nell’anno del Covid, gli infortuni denunciati sono diminuiti di oltre un quarto. Nel commercio gli infortuni avvengono più frequentemente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa piuttosto che in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. A livello di genere, mentre per gli infortuni in itinere vi è distribuzione simile fra maschi e femmine, nel caso degli incidenti avvenuti in occasione di lavoro sono i lavoratori a infortunarsi di più rispetto alle lavoratrici.
In forte diminuzione anche le malattie professionali.  Posture scorrette ed esposizione ai rumori tra i principali fattori di rischio. I fattori di rischio principali vanno dalle posture scorrette all’esposizione a rumori, al contatto con sostanze irritanti, all’inalazione di polveri e fibre, fino allo stress lavoro-correlato. Questi rischi trovano conferma nella tipologia delle malattie professionali denunciate. Quasi tre su quattro, infatti, sono a carico del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, con prevalenza dei disturbi dei tessuti molli, e delle dorsopatie dovute alla postura scorretta, alla movimentazione manuale dei carichi (addetti al magazzino) e ai movimenti ripetitivi, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Seguono le patologie del sistema nervoso, in particolare la sindrome del tunnel carpale e quelle dell’orecchio, per il rumore prodotto dalle macchine e dalla musica che spesso viene trasmessa nei punti vendita ad alto volume.
La Tariffa dei premi adeguata alla profonda innovazione degli ultimi anni. Tradizionalmente svolto attraverso due modalità, quella “organizzata”, che dispone di superfici attrezzate di grandi dimensioni e di un’organizzazione che permette di mantenere sempre disponibili i prodotti negli scaffali, e quella “assistita”, che prevede strutture di medie e piccole dimensioni (negozi), anche mobili (postazioni dei mercati), il commercio negli ultimi anni è stato caratterizzato da una profonda innovazione, dovuta sia al contesto socio-economico che alla trasformazione digitale. Ne sono dimostrazione l’espansione della vendita di generi vari attraverso i distributori automatici e l’ampliamento dei servizi offerti online e con consegna a domicilio. Queste novità hanno avuto delle ricadute anche dal punto di vista assicurativo. La Tariffa dei premi Inail del 2019 (gestione Terziario), infatti, rispetto alla precedente ha ampliato il numero di riferimenti classificativi, cercando di rispondere ai mutamenti organizzativi, che spesso comportavano l’attribuzione di più riferimenti tariffari.
Inserite nuove voci specifiche per le diverse tipologie di vendita. Una prima grande semplificazione è consistita nel comprendere nella voce di tariffa le operazioni di cassa, comunque esse siano svolte. È stata poi superata la distinzione tra “commercio al dettaglio” e “commercio all’ingrosso” a favore dell’introduzione di un nuovo criterio, che differenzia il rischio assicurato in base alle attrezzature utilizzate, in particolare distinguendo in funzione dell’utilizzo o meno di “attrezzature motorizzate di movimentazione merci”. Oggi, inoltre, è presente uno specifico riferimento rappresentativo delle ditte che esercitano il commercio tramite distributori automatici in sede fissa, progettandoli, installandoli, rifornendoli e manutenendoli, ed esistono anche riferimenti specifici per gli esercizi della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, grandi magazzini) e per alcune tipologie di esercizi caratterizzati da una vasta gamma di prodotti venduti e di servizi offerti sui prodotti in vendita. Il commercio elettronico, invece, in Tariffa dei premi viene riferito in generale al ciclo della corrispondente vendita in sede, con l’unica eccezione rappresentata da quello che consiste nella sola gestione di una piattaforma informatica, che metta ad esempio in comunicazione fornitori e acquirenti.

Regione Puglia – Promozione attività fisico-motoria-sportiva

Di |2022-07-15T18:18:40+02:00Luglio 15th, 2022|News|

La Regione Puglia, sul proprio sito istituzionale, ricorda che, con Determinazione Dirigenziale n. 501, del 04/07/ 2022, è stato approvato l’Avviso A-D – Promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva nel 2022, pubblicato sul BURP n. 78, supplemento, dell’11 luglio 2022.
È un Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva e mira a finanziare proposte Progettuali e Centri estivi sportivi, di almeno di 15 giorni, che incentivano le attività tra i cittadini pugliesi, diffondono la cultura del movimento, promuovono lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico.
L’Avviso sostiene esclusivamente le attività fisico-motorie-sportive. Non sono ammesse le istanze finalizzate a realizzare progettualità legate ad azioni formative, culturali o sociali. Le Proposte Progettuali/Centri estivi sportivi devono essere gratuite per i beneficiari.
Le attività devono avere data di avvio dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022 e come data di fine 31 ottobre 2022.
Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti con sede legale e operativa sul territorio regionale:
– Associazioni e società sportive dilettantistiche purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
– Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro;
– Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte;
– Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
– Comuni.
Le Organizzazioni/Enti per poter proporre la propria candidatura devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
– iscrizione al CONI e/o al CIP, valida per l’anno in corso per le organizzazioni obbligate all’iscrizione;
– disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle attività sportive proposte, anche in convenzione con privati o Enti Locali/con contratto di locazione. L’eventuale convenzione/contratto di locazione (documentata) dovrà essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione; le dimensioni dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di Covid-19. Il presente requisito non è richiesto per particolari tipologie di sport che non richiedono lo svolgimento in un impianto sportivo, quali ad esempio vela, windsurf;
– esperienza nel settore sportivo (almeno 6 mesi) alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Le attività progettuali, inoltre, devono avere i seguenti requisiti:
– durata minima dell’intera attività progettuale di almeno 15 giorni di effettiva attività progettuale;
– numero minimo dei beneficiari pari ad almeno 10 beneficiari (per i progetti rivolti esclusivamente a persone diversamente abili l’eventuale numero inferiore a 10 beneficiari potrà essere valutato dal Responsabile del Procedimento);
– numero minimo degli operatori coinvolti nella progettualità pari ad almeno 2 operatori di cui 1 istruttore sportivo qualificato (es. in possesso di brevetto).
La procedura di inoltro delle istanze è a sportello.
I richiedenti possono presentare istanza esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo sportpugliaprogetti@pec.rupar.puglia.it, dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Burp ed entro il 31/10/2022, utilizzando esclusivamente la modulistica regionale allegata all’Avviso ed inoltrando tutta la documentazione richiesta.
Il contributo massimo è di 13mila euro:
– Tipologia a € 5.000 per le progettualità di 15 giorni;
– Tipologia b € 7.000 per le progettualità dai 16 ai 30 giorni;
– Tipologia c € 10.000 per le progettualità di durata superiore a 30 giorni (dai 31 giorni in poi).
Per i Progetti/Centri estivi sportivi i cui destinatari sono anche soggetti diversamente abili, tenuto conto dei particolari costi organizzativi, sarà riconosciuta una premialità di ulteriori:
– € 1.500 per le progettualità di durata 15 giorni (tipologia a);
– € 2.000 per le progettualità di durata dai 16 ai 30 giorni (tipologia b);
– € 3.000 per le progettualità di durata superiore a 30 giorni , cioè dai 31 giorni in poi (tipologia c);
È ammessa la presentazione di una sola istanza.
Non sono ammesse le spese sostenute dall’organizzazione/ente partner.

Regione Puglia – Attività storiche e di tradizione della Puglia

Di |2022-07-15T18:23:15+02:00Luglio 15th, 2022|News|

La Regione Puglia, sul proprio sito istituzionale, ricorda che, è stato pubblicato sul BURP n. 75, del 07/07/2022, l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al riconoscimento delle Attività storiche e di tradizione della Puglia.
L’obiettivo dell’Avviso, coerentemente con la Legge regionale n. 30/2021, è riconoscere le attività storiche e di tradizione territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese.
Le attività che chiedono il riconoscimento di “attività storiche” dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione del marchio distintivo e per l’inserimento nell’Elenco regionale, di cui alla Legge regionale n. 30/2021 e s.m.i. e istituito con D.G.R. n. 2002/2021.
Possono presentare manifestazione d’interesse le attività storiche e di tradizione della Puglia, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 della Legge regionale n. 30/2021.
Le attività storiche e di tradizione si distinguono in tre categorie:
– negozi storici, unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all’interno dei mercati su aree pubbliche;
– botteghe artigiane storiche, unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
– locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
In ragione delle loro specifiche caratteristiche e presenza storica sul territorio, le attività storiche si suddividono in ulteriori sottocategorie.
I negozi storici si suddividono in:
a) attività storica – punto vendita al dettaglio, caratterizzato da una accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent’anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
b) negozio storico – punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità nonché l’ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell’ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.
È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività e merceologia offerta legata alla tradizione, al territorio e all’economia locale;
– presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
– presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
– il punto vendita o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
– il punto vendita o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.
c) negozio storico patrimonio di Puglia: qualora l’attività vanti almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
Le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:
a) attività artigiana storica: unità locale artigianale che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta o e/o prodotta, possibilmente nella stessa sede fisica o in sedi diverse nell’ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent’anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
b) bottega artigiana storica e di tradizione: unità locale artigianale che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una accertata continuità dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta e/o prodotta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione, l’ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell’ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.
Anche in questo caso è inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale;
– presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
– presenza nella bottega di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
– la bottega, l’insegna o l’impresa siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
– la bottega o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
c) bottega artigiana storica patrimonio di Puglia: qualora l’attività vanti almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
I locali storici si suddividono in tre sottocategorie:
a) attività storica: unità esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica o in sedi diverse dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent’anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
b) locale storico: unità esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, l’ubicazione in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell’ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.
È pure richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale;
– presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
– presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
– il punto vendita o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
– il punto vendita o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
c) locale storico patrimonio di Puglia: qualora l’attività possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.
L’istanza di riconoscimento, deve essere presentata esclusivamente tramite l’assistenza di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) o di un Centro di Assistenza Tecnica per l’Artigianato (CATA) autorizzato a norma di legge.

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