AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Riaperti i termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio

L’art. 1 della Legge n. 108/2018 in base alle quale il D. L. 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, è stato convertito in legge con le modificazioni riportate nell’ allegato alla legge stessa, ha introdotto l’art. 11-ter concernente “Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”.
A questo proposito è intervenuto il MISE con Circolare n. 3709 del 19 ottobre 2018 per evidenziare che  “I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.
La Circolare n. 3709 citata pone in evidenza che il richiamato decreto MISE del 26 ottobre 2011 recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” prevedeva:
– al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie), che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (13 maggio 2013), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;
– al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l’attività in questione presso alcuna impresa, sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “ARC” e la inoltrassero per via telematica entro un anno dalla predetta data, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Successivamente poi, prima della scadenza dell’anno in questione, venne emanato il decreto ministeriale del 23 aprile 2013 concernente la proroga del suddetto termine alla data definitiva ed ultima del 30 settembre 2013 (proroga che, peraltro, riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio, che le altre tre categorie di ausiliari del commercio – agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi – che erano state interessate dalla soppressione dei ruoli camerali).
Il Mise ha rilevato che alla data del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Bene come evidenziato in premessa per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio, di cui alla legge n. 204/1985, sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA.
Pertanto fino alla data del 31 dicembre 2018, coloro i quali che alla data del 13 maggio 2012 fossero stati attivi che inattivi,  potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’ immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.